Per i contribuenti mensili ai fini IVA scade il 16 gennaio 2025 il termine per il versamento del saldo IVA relativo al mese di dicembre 2024.
Pagamento IVA
Per i contribuenti mensili ai fini IVA scade il 16 gennaio 2025 il termine per il versamento del saldo IVA relativo al mese di dicembre 2024.
Per le sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro, è stata prevista la possibilità di prorogare al 16 gennaio 2025 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi relative al 2024 dovuto in base alla dichiarazione dei redditi.
Scade il 25 gennaio 2025 il termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat) relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel mese di dicembre 2024. La scadenza riguarda esclusivamente gli operatori comunitari con obbligo mensile.
Il 16 febbraio 2025 scade il termine per effettuare il versamento del premio INAIL di autoliquidazione 2024-2025. Se il premio è rateizzato il termine del 16 febbraio deve essere rispettato per il pagamento della prima rata.
Scade il 27 dicembre 2024 il termine per il versamento IVA in acconto sul quarto trimestre 2024 (contribuenti trimestrali) o sul mese di dicembre 2024 (contribuenti mensili).
Scade il 27 dicembre 2024 il termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat) riguardanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nel mese di novembre 2024 (soggetti mensili).
Scade il 16 dicembre 2024 il termine per il versamento IVA relativo al mese di novembre 2024 (contribuenti mensili).
Il 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo IMU relativo al 2024.
Il 2 dicembre 2024 scade il termine per il versamento in acconto delle imposte sui redditi relative al 2024 da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti IRES.
Entro il 30 novembre 2024 tutti gli iscritti all’Albo Professionale, anche nel caso di reddito pari a zero, negativo o inferiore al minimo, devono presentare in via telematica il Modello 1 con il quale andranno dichiarati i redditi derivanti da attività medico veterinaria, o attinente, svolta in forma autonoma (compresi i redditi da collaborazione, da intramoenia e le borse di studio).